XII Legislatura - Senato della Repubblica
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ONOREVOLI SENATORI - Il presente disegno di legge, con opportuni aggiornamenti e integrazioni, ripropone sostanzialmente il testo della proposta di legge n.533 presentata alla Camera dei Deputati nel corso della X legislatura e le cui motiva zioni di fondo, tuttora valide, qui di seguito vengono riportate. La speleologia in generale e gli speleologi in particolare attendono da anni una legge che nel proteggere le aree carsiche e nel regolamentare il loro utilizzo protegga e regolamenti anche l'attività speleologica. Recentemente poi anche il mondo scientifico e quello politico si sono resi conto dell'importanza della conoscenza delle aree carsiche: circa il 27 per cento della superficie italiana è caratterizzata dall'affiorament o di terreni carsificabili e carsificati e quasi il 60 per cento delle acque che beviamo o utilizziamo industrialmente provengono direttamente o indirettamente da acquiferi carsici.
Questo disegno di legge raccoglie le istanze provenienti dal mondo scientifico in generale e dal Club alpino italiano (CAI) in modo particolare, nel rilievo che sempre più spesso le regioni attivano propri strumenti legislativi a sostegno de ll'attività speleologica e di conoscenza dei territori carsici. Si propone in particolare l'istituzione ufficiale di catasti regionali e dei Catasti nazionali, rispettivamente, delle aree carsiche, delle grotte e delle cavitaà artificiali di interesse storico e culturale, nonchè l'istituzione di comitati tecnici regionali che siano in grado da un lato di tutelare l'attività speleologica, dall'altro di promuoverla, da un altro ancora di tutelare le cavità e le aree carsic he di particolare interesse.
Per quanto riguarda l'ubicazione dei singoli catasti, quelli regionali potranno essere dalle regioni posizionati ovunque sia più pratico, mentre quello nazionale sarà ubicato dal Ministero dell'ambiente sentito il Comitato tecnico naz ionale. Per le ragioni suesposte, si confida in una positiva valutazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art.1 (Finalità)
1. La presente legge detta norme e principi generali, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di:
a) tutela, conoscenza e valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici;
b) tutela delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idropotabile degli abitati;
c) incremento degli studi e delle ricerche speleologiche;
d) conservazione delle cavità artificiali di interesse storico e culturale, quali miniere, antiche gallerie di drenaggio, siti di culto, abitazioni, eccetera;
e) formazione tecnica degli speleologi ai fini di una sicura progressione in ambiente ipogeo.
2. L'attività speleologica è libera e non soggetta a vincoli di natura amministrativa.
Art.2 (Definizione di area e di fenomeno carsico)
1. Ai sensi della presente legge:
a) sono definite aree carsiche le aree costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;
b) sono definiti fenomeni carsici le forme superficiali ed ipogee generate dai fenomeni di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque nonchè, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli di superficie dovuti ad un carsismo attenuato.
2. L'accesso alle aree carsiche ed ai fenomeni carsici è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.
3. Sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione e il censimento delle aree carsiche e dei fenomeni carsici presenti nel loro territorio.
Art.3 (Regime di proprietà)
1. I fenomeni carsici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti, fatta eccezione per i casi in cui i fenomeni stessi siano attraversati da corsi d'acqua.
2. Il comma 1 non si applica ai fenomeni carsici siti nei territori soggetti all'istituto tavolare; in tali casi i fenomeni carsici acquistati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono di proprietà del proprietar io dell'ingresso.
3. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici di cui al comma 1 hanno facoltà di impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purchè ne abbiano data comunicazione scritta e motivata al competente catasto regionale. L'accesso dovrà comunque essere consentito ai tecnici incaricati dal Comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 8, di effettuare controlli per motivi di studio o di ricerca.
4. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, di intesa fra loro e previo accordo con i comuni territorialmente competenti, possono espropriare od imporre vincoli di tutela e conservativi ad aree carsiche o a fenomeni carsici che contengano depositi archeologici o particolari bellezze naturali.
Art.4 (Principi generali di tutela)
1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui all'articolo 2, sono soggetti ad uno speciale vincolo di tutela urbanistica ed ambientale nel quale devono essere previsti:
a) il divieto di scarico dei rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;
b) i controlli sulle modifiche ambientali e morfologiche;
c) i controlli sul loro utilizzo a fini economici.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, mediante apposite convenzioni con il Club alpino italiano (CAI) e con la Società speleologica italiana, effettuano la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo, che sono inserite nei C atasti nazionali di cui al comma 3.
3. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione di fenomeni naturali di cui alla presente legge sono istituiti: il Catasto nazionale delle aree carsiche, il Catasto nazionale dei fenomeni carsici ipogei, di seguito denominato Catasto dell e grotte, ed il Catasto delle cavità artificiali di interesse storico e culturale, nei quali sono iscritte le aree perimetrate ai sensi del comma 2.
4. I Catasti nazionali di cui al comma 3 del presente articolo sono costituiti dalla sommatoria dei corrispettivi catasti istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7.
Art.5 (Competenze del Ministero dell'ambiente)
1. Il Ministero dell'ambiente cura:
a) l'istituzione e la gestione del Catasto nazionale delle grotte, del Catasto nazionale delle aree carsiche, del Catasto delle grotte e del Catasto delle cavità artificiali di interesse storico e culturale, mediante convenzioni con le princ ipali organizzazioni speleologiche componenti il Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6;
b) la tenuta di un centro di documentazione speleologica;
c) la concessione di contributi per convegni, studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale ed internazionale;
d) la concessione di contributi alle associazioni o alle strutture nazionali di speleologia, per progetti di conoscenza e divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di cui alla presente legge;
e) l'istituzione dell'Albo nazionale, articolato su base regionale, delle associazioni, delle strutture e dei gruppi operanti nel campo della ricerca speleologica.
2. Il Governo, in applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.281, ed all'articolo 2 comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400, emana, su proposta del Ministro dell'ambiente, atti di ind irizzo e coordinamento dell'attività delle regioni in relazione:
a) all'emanazione da parte delle regioni delle norme di attuazione della presente legge;
b) alla predisposizione e alla tenuta da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un proprio Catasto delle aree carsiche, di un proprio Catasto delle grotte e di un proprio Catasto delle cavità artificiali di i nteresse storico e culturale, quali strumenti costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali supporti di base dei corrispettivi Catasti nazionali.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La sede del Catasto nazionale delle aree carsiche, del Catasto delle grotte e del Catasto delle cavità artificiali di interesse storico e culturale è fissata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico speleologico nazi onale.
Art.6 (Comitato tecnico speleologico nazionale)
1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito il Comitato tecnico speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato è organo di consulenza scientifica del Ministero dell'ambiente e svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato predispone, in accordo con il Ministero dell'ambiente, studi, memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del Ministero, svolge attività editoriali scientifiche, concede borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani laureati orientati alle attività di ricerca scientifica inerenti alla carsologia, tiene collegamento scientifico co n università ed enti di ricerca italiani e stranieri.
2. Il Comitato può svolgere, in accordo con il Ministero dell'ambiente, alcuni dei suoi compiti attraverso apposite convenzioni con enti o associazioni particolarmente qualificati nel campo speleologico e scientifico o con l'attivazione temp oranea di appositi sottocomitati.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento emanato con provvedimento del Ministro dell'ambiente; il Comitato è nominato con decreto dello stesso Ministro, dura in carica tre anni ed è composto da nove membri, di cui:
a) due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;
b) un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d) due esperti designati dal CAI;
e) due esperti designati dalla Società speleologica italiana;
f) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale.
4. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su designazione degli stessi e nominato dal Ministro.
Art.7 (Competenze delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, nel quadro di programmati interventi finalizzati alla promozione di studi e di ricerche e alla pubblicazione dei dati raccolti, l'attività di enti, associazioni, strutt ure e gruppi speleologici, anche mediante parziale reinvestimento dei proventi riscossi per effetto delle attività legate allo sfruttamento turistico delle aree e dei fenomeni di cui alla presente legge. La fruizione a fini economici ed economico-t uristici degli ambienti ipogei di particolare importanza è vincolata da apposita concessione regionale rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme di attuazione della presente legge ai fini:
a) della formazione del Catasto delle aree carsiche, del Catasto delle grotte e del Catasto delle cavità artificiali di interesse storico e culturale, nonchè della gestione, implementazione, fruizione degli stessi e della pubblicit&ag rave; dei dati ivi contenuti. L'apposizione di speciali vincoli, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e della lettera h) del presente comma, per le cavità artificiali di interesse storico e culturale, viene annotata nel corrispettivo Ca tasto. I Catasti di cui alla presente lettera inviano, con cadenza annuale, i propri aggiornamenti ai corrispettivi Catasti nazionali e provvedono altresì alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della regione;
b) della possibilità di affidare la gestione dei Catasti di cui alla lettera a), mediante appositeo convenzioni, ad associazioni, strutture o gruppi speleologici regionali che diano le opportune garanzie operative;
c) dell'attuazione di un regime di salvaguardia e di valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei fenomeni carsici di cui alla presente legge;
d) del rilascio di autorizzazioni amministrative per lo sfruttamento delle grotte, mediante specifiche concessioni;
e) della istituzione e tenuta dell'albo dei gruppi speleologici regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione o provincia autonoma, definendo le modalità di iscrizione e di permanenza nell'albo; gli albi regionali e delle province aut onome concorrono a costituire l'Albo nazionale di cui all'articolo 5;
f) della promozione delle ricerche speleologiche, anche mediante concessione di contributi alle associazioni, alle strutture e ai gruppi speleologici della regione o provincia autonoma regolarmente iscritti all'albo;
g) della definizione delle sanzioni di carattere pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge;
h) dell'integrazione delle norme di salvaguardia e tutela, dell'emanazione di decreti di vincolo speciale, dei controlli sull'osservanza delle norme e decreti predetti e della concessione di deroghe agli stessi, della richiesta di finanziamenti, no nchè della difesa del proprio operato in caso di ricorsi presentati contro i decreti di vincolo;
i) della promozione della conoscenza dei fenomeni carsici, in tutte le loro espressioni, e della formazione culturale e tecnica degli speleologi, sostenendo le iniziative delle associazioni, delle strutture e dei gruppi speleologici operanti in amb ito regionale, in accordo con gli indirizzi operativi delle associazioni nazionali;
l) dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n.217, e successive modificazioni, dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica, nonchè, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, dei corsi di specializzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 10, lettera d), della presente legge;
m) della promozione di iniziative per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività speleologiche.
Art.8 (Comitati tecnici speleologici regionali e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Comitato tecnico speleologico con il compito di:
a) esprimere pareri sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia;
b) proporre alla regione o provincia autonoma l'esecuzione di particolari indagini nel settore;
c) vagliare le proposte di vincolo speciale e di deroga alle normative generali;
d) esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte il cui utilizzo renda necessaria l'effettuazione di modificazioni strutturali o di altri interventi;
e) elaborare proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi, di studi e di attività promozionali e scientifiche per i quali sia stato richiesto il finanziamen to pubblico.
2. Il Comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma è istituito con decreto del presidente della regione o provincia autonoma, dura in carica tre anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento emanato dal la regione o provincia autonoma ed è formato da nove membri, tra i quali viene eletto il presidente, così ripartiti:
a) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
b) un esperto designato dalla sovrintendenza competente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;
c) due rappresentanti dei gruppi speleologici iscritti all'albo regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e);
d) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale;
e) due rappresentanti designati congiuntamente dal CAI e dalla Società speleologica italiana.
Art.9 (Provvedimenti di tutela)
1. Con decreto del presidente della regione o della provincia autonoma in applicazione dell'articolo 4, sono emanate norme per la salvaguardia e la tutela urbanistica ed ambientale delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.
2. I decreti di cui al comma 1 debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 provvede il Ministro dell'ambiente con proprio provvedimento, su parere del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'artico lo 6.
4. Le concessioni per l'utilizzo delle aree e fenomeni carsici di particolare importanza a fini scientifici, turistici, turistico-economici, medico-sanitari, sono rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentito i l parere del Comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle condizioni originarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo.
Art.10 (Formazione tecnica)
1. Il CAI e la Società speleologica italiana provvedono, a favore sia dei propri soci sia di altri, in attuazione della legge 26 gennaio 1963, n.91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n.776, e della legge 2 gennaio 1989, n.6, e ne ll'ambito delle facoltà previste dai propri statuti e con le modalità ivi stabilite:
a) alla promozione di studi e ricerche speleologiche;
b) alla organizzazione e alla gestione di corsi di formazione culturale e di addestramento tecnico per le attività speleologiche;
c) alla formazione e all'aggiornamento culturale di istruttori patentati, in grado di provvedere allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
d) alla organizzazione e alla gestione, per conto delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n.217, e di corsi di specializzazione in speleologia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n.6.