XIII Legislatura - Senato della Repubblica
http://www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00002741.htm
ONOREVOLI SENATORI - La speleologia in generale e gli speleologi in particolare attendono da anni una legge che, nel proteggere le aree carsiche e nel regolamentare il loro utilizzo, protegga e regolamenti anche l'attività speleologica. Recentemente poi anche il mondo scientifico e quello politico si sono resi conto dell'importanza della conoscenza delle aree carsiche: circa il 27 per cento della superficie italiana é caratterizzata dall'affioramento di terreni carsificabili e carsificati e quasi il 60 per cento delle acque che beviamo o utilizziamo industrialmente provengono direttamente o indirettamente da acquiferi carsici.
Il presente disegno di legge, con opportuni aggiornamenti e integrazioni, ripropone sostanzialmente il testo della proposta di legge n. 533 presentata alla Camera dei deputati nel corso della X legislatura e le cui motivazioni di fondo, tuttora valide, qui di seguito vengono riportate.
Negli ultimi anni numerose leggi comunitarie, statali e regionali prevedono la tutela e la protezione delle acque sotterranee; da ricordare la legge sulla difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183) e quella sulle risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36), sul cui solco si pone questa proposta.
La peculiarità delle acque di origine carsica merita, secondo i proponenti, una disciplina specifica. Queste acque, infatti, sono particolarmente sensibili agli inquinamenti e la conoscenza dei sistemi carsici da cui esse traggono origine da parte degli enti preposti alla loro tutela é ancora assai ridotta.
Da qui l'utilità delle iniziative previste dal presente disegno di legge, volto ad istituire uno strumento conoscitivo ed informativo sul carsismo, a permetterne una miglior tutela e ad incentivare l'attività degli speleologi.
Questo disegno di legge raccoglie le istanze provenienti dal mondo scientifico in generale e, in particolare, dal Club alpino italiano (CAI) e dalla Società speleologica italiana (SSI), nel rilievo che sempre piú spesso le regioni attivano propri strumenti legislativi a sostegno dell'attività speleologica e di conoscenza dei territori carsici.
Si propone in particolare l'istituzione di catasti regionali e dei catasti nazionali, rispettivamente, delle aree carsiche e delle grotte, nonché l'istituzione di un comitato tecnico speleologico nazionale, nonché la facoltà per le regioni di istituirne di regionali, in modo da tutelare e promuovere l'attività speleologica e proteggere le cavità e le aree carsiche di particolare interesse.
Per quanto riguarda l'ubicazione dei singoli catasti, quelli regionali potranno essere dalle regioni posizionati ovunque sia piú pratico, mentre quello nazionale sarà ubicato dal Ministero dell'ambiente sentito il Comitato tecnico nazionale.
Nel quadro degli ampi compiti delle regioni in questa materia (articolo 7), si segnala il riconosciuto potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente (sull'esempio di quanto previsto dalla legge sulla difesa del suolo) nel caso di inerzia dei soggetti preposti alla salvaguardia di questi fenomeni ed aree (articolo 5).
Nel rapporto tra Ministero e regioni, inoltre, si sottolinea il richiamo effettuato all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per cui gli atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni da parte dello Stato sono adottati, su iniziativa del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, seguendo la procedura del citato articolo.
Per le ragioni suesposte, si confida in una positiva valutazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art 1 (Finalitá)
1. La presente legge detta norme e principi generali in materia di:
a) tutela, conoscenza e valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici;
b) tutela delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idropotabile degli abitati;
c) incremento degli studi e delle ricerche speleologiche;
d) formazione tecnica degli speleologi ai fini di una sicura progressione in ambiente ipogeo.
2. L'attività speleologica é libera e non soggetta a vincoli di natura amministrativa.
Art.2. (Definizione)
1. Ai sensi della presente legge sono definiti:
a)
aree carsiche: le aree costituite da rocce composte prevalentamente da minerali solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;b) fenomeni carsici: le forme superficiali ed ipogee generate dai fenomeni di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque nonché, per estensione, le cavità naturali in litotipi non carsici.
2. L'accesso alle aree carsiche ed ai fenomeni carsici é libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro ingressi.
Art. 3. (Regime di proprietà)
1. I terreni dove sono siti i fenomeni carsici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti, fatta eccezione per i casi in cui i fenomeni stessi siano attraversati da corsi d'acqua.
2. Il comma 1 non si applica ai fenomeni carsici siti nei territori soggetti all'istituto tavolare; in tali casi i fenomeni carsici acquistati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono di proprietà del proprietario dell'ingresso.
3. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici di cui al comma 1 hanno facoltà di impedire l'accesso agli stessi a chiunque purché ne abbiano data comunicazione scritta e motivata al competente catasto regionale. L'accesso deve comunque essere consentito ai tecnici incaricati dalla regione o provincia autonoma, o dal comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 8, per effettuare controlli per motivi di studio o di ricerca.
4. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, di intesa fra loro e
previo accordo con i comuni territorialmente competenti, possono espropriare od imporre
vincoli di tutela e conservativi ad aree carsiche o a fenomeni carsici che contengano
depositi archeologici o particolari bellezze naturali.
Art. 4. (Princípi generali di tutela)
1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici, di cui all'articolo 2, sono soggetti ad uno speciale vincolo di tutela urbanistica ed ambientale nel quale devono essere previsti:
a)
il divieto di scarico dei rifiuti solidi e liquidi, tanto in superficie che in profondità;b) i controlli sulle modifiche ambientali e morfologiche;
c) i controlli sul loro utilizzo a fini economici.
Art. 5. (Competenze del Ministero dell'ambiente)
1. Il Ministero dell'ambiente:
a)
approva con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6, gli atti necessari a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti cui sono demandate funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali per la natura degli interventi;b) provvede all'istituzione e alla gestione del catasto nazionale delle grotte e del catasto nazionale delle aree carsiche, nei quali sono iscritti rispettivamente i fenomeni e le aree perimetrati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) , e costituiti dai rispettivi catasti regionali o delle province autonome di cui alla lettera b) , comma 2, del medesimo articolo, anche mediante convenizioni con le principali organizzazioni speleologiche componenti il Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo 6;
c) cura la tenuta di un centro di documentazione speleologica;
d) concede contributi per convegni, studi scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale ed internazionale e progetti di conoscenza e divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni nel campo della ricerca speleologica;
e) istituisce l'albo nazionale, articolato su base regionale, delle associazioni, delle strutture e dei gruppi operanti nel campo della ricerca speleologica.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni da parte dello Stato sono adottati, su iniziativa del Mini stro dell'ambiente, secondo quanto dispongo dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione:
a)
all'emanazione da parte delle regioni delle norme di attuazione della presente legge;b) alla istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di un catasto delle aree carsiche e di un catasto delle grotte, relativamente al territorio di propria competenza, quali strumenti costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali supporti di base dei corrispettivi catasti nazionali.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. La sede del catasto nazionale delle aree carsiche e del catasto delle grotte é fissata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico speleologico nazionale.
Art. 6. (Comitato tecnico speleologico nazionale)
1. Presso il Ministero dell'ambiente é istituito il Comitato tecnico speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato é organo di consulenza scientifica del Ministero dell'ambiente e svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato predispone, in accordo con il Ministero dell'ambiente, studi, memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del Ministero, svolge attività editoriali scienfiche, concede borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani laureati orientati alle attività di ricerca scientifica inerenti alla carsologia, ha rapporti scientifici con univeristà ed enti di ricerca italiani e stranieri.
2. Il Comitato puó svolgere, in accordo con il Ministero dell'ambiente, alcuni dei suoi compiti attraverso apposite convenzioni con enti o associazioni particolarmente qualificati nel campo speleologico e scientifico o con l'attivazione temporanea di appositi sottocomitati.
3. L'attività del Comitato é disciplinata da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente; con decreto del medesimo Ministro sono nominati i componenti, in numero di nove e la cui carica dura tre anni, cosí suddivisi:
a)
due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;b)
un esperto designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;c)
un esperto designato dal Ministro per le politiche agricole;d)
due esperti designati dal Club alpino italiano (CAI);e)
due esperti designati dalla Società speleologica italiana (SSI);f)
un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN).4. Il Comitato é presieduto da uno dei suoi membri, su designazione degli stessi e nominato dal Ministro dell'ambiente.
Art. 7. (Competenze delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono favorire, nel quadro di programmati interventi finalizzati alla promozione di studi e di ricerche e alla pubblicazione dei dati raccolti, l'attività delle associazioni speleologiche, anche mediante parziale reinvestimento dei proventi riscossi per effetto delle attività legate allo sfruttamento turistico delle aree e dei fenomeni di cui alla presente legge.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a)
effettuano la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo, che sono inse rite nei rispettivi catasti regionali di cui alla lettera b), anche mediante apposite convenzioni con le Federazioni speleologiche regionali o, in assenza, con il CAI e con la SSI;b) provvedono alla formazione del catasto delle aree carsiche, del catasto delle grotte, nonché alla gestione, implementazione, fruizione degli stessi e alla pubblicità dei dati ivi contenuti. L'apposizione di speciali vincoli, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, viene annotata nel corrispettivo catasto. I catasti inviano, con cadenza annuale, i propri aggiornamenti ai corrispettivi catasti nazionali e provvedono altresí alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della regione;
c) possono affidare la gestione dei catasti di cui alla lettera b) , mediante apposite convenzioni, alle Federazioni regionali di speleologia o, in assenza, a gruppi iscritti all'albo di cui alla lettera e) , che diano le opportune garanzie operative o ad associazioni speleologiche nazionali;
d) attuano un regime di salvaguardia e di valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei fenomeni carsici di cui alla presente legge;
e) istituiscono l'albo dei gruppi speleologici regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione o provincia autonoma, definendo le modalità di iscrizione e di permanenza nell'albo; detti albi regionali e delle province autonome costituiscono l'albo nazionale di cui all'articolo 5;
f) possono promuovere ricerche speleologiche anche mediante concessione di contributi alle associazioni e ai gruppi speleologici della regione o provincia autonoma regolarmente iscritti all'albo di cui alla lettera e);
g) definiscono le sanzioni per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge; tali sanzioni debbono prevedere l'obbligo di corrispondere la somma necessaria al ripristino della situazione preesistente;
h) possono promuovere la conoscenza dei fenomeni carsici e la formazione culturale e tecnica degli speleologi;
i) possono organizzare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, corsi di preparazione professionale per guida speleologica, nonché, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, corsi di specializzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera d) , della presente legge;
l) promuovono iniziative per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività speleologiche, in collaborazione con le delegazioni speleologiche competenti per territorio del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), sezione particolare del CAI, e nella provincia di Bolzano dell'Alpenverein Südtirol.
Art. 8. (Comitati tecnici speleologici regionali e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un comitato tecnico speleologico con il compito di:
a)
esprimere pareri sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia;b) proporre alla regione o provincia autonoma l'esecuzione di particolari indagini nel settore;
c) esprimere un parere sulle proposte di vincolo speciale e di deroga alle normative generali, nonché sull'apertura di nuove grotte turistiche, di nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte il cui utilizzo renda necessaria l'effettuazione di modificazioni strutturali o di altri interventi;
d) elaborare proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di programmi, di studi e di attività promozionali e scientifiche per i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.
2. Il comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma é istituito con decreto del presidente della regione o provincia autonoma, dura in carica tre anni, esplica la sua attività in base ad un regolamento emanato dalla regione o provincia autonoma ed é formato da almeno nove membri, tra cui é eletto il presidente, cosí ripartiti:
a)
tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;b) un esperto designato dalla sovrintendenza competente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;
c) due rappresentanti dei gruppi speleologici iscritti all'albo regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) ;
d) un esperto designato dal CUN;
e) due rappresentanti designati congiuntamente dal CAI e dalla SSI.
Art. 9. (Provvedimenti di tutela)
1. Con decreto del presidente della regione o della provincia autonoma in applicazione dei princípi di cui all'articolo 4, sono emanate norme per la salvaguardia e la tutela urbanistica ed ambientale delle aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.
2. I decreti di cui al comma 1 debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, si applica il disposto di cui alla lettera a) , comma 1, dell'articolo 5.
4. Le concessioni per l'utilizzo delle aree e fenomeni carsici a fini scientifici, turistici, turistico-economici, medico-sanitari, sono rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere del comitato tecnico speleologico regionale o della provincia autonoma, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente ipogeo che tenga conto delle condizioni ori ginarie e dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo
Art. 10. (Formazione tecnica)
1. Il CAI, in attuazione della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, e la SSI, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, a favore dei propri soci e di altri soggetti, nell'ambito delle facoltà previste dai propri statuti e con le modalità ivi stabilite, provvedono:
a)
alla promozione di studi e ricerche speleologiche;b) alla organizzazione e alla gestione di corsi di formazione culturale e di addestramento tecnico per le attività speleologiche;
c) alla formazione e all'aggiornamento culturale di istruttori, in grado di provvedere allo svolgimento delle attività di cui alla lettera .BFCb);
d) alla organizzazione e alla gestione, per conto delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e di corsi di specializzazione in speleologia, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. Il CNSAS é l'organo tecnicamente competente ad effettuare la ricerca dei dispersi, il soccorso ai pericolanti e agli infortunati e il recupero dei deceduti in attività speleologiche e di torrentismo; oltre a ció, il CNSAS svolge attività di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l).